Art. 2.

      1. All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «Le consuetudini recepite dai contratti collettivi di categoria, sia integrativi sia aziendali, o deliberate dagli organi elettivi locali o riconosciuti con atti di autorità ecclesiastiche locali, concernenti la ricorrenza della festa del Santo Patrono, sono riconosciute agli effetti civili limitatamente al territorio a cui si riferiscono».